Questo Sito Utilizza cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione sul sito. Continuando la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA "Di Vittorio" CGIL BERGAMO

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che, da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Ho ricostruito molto, e ricostruire significa collaborare con il tempo, nel suo aspetto di "passato", coglierne lo spirito o modificarlo, protenderlo quasi verso un più lungo avvenire; significa scoprire sotto le pietre il segreto delle sorgenti. (Marguerite Yourcenar)


Art. 1 - Finalità
La biblioteca “Di Vittorio” centro di documentazione sindacale della CGIL di Bergamo è una struttura, aperta a tutti, che comprende la biblioteca e l'archivio storico dell'organizzazione e conserva giornali, periodici, opuscoli, volumi, fotografie e altro materiale non librario.
Il suo obiettivo è quello di essere non solo un deposito di memorie del passato ma uno strumento attivo, che agisce con tutto il sindacato e con le strutture che operano nel campo della cultura e della società, a disposizione di studenti, giovani, lavoratori, studiosi e pensionati.

La biblioteca “Di Vittorio” riconosce e promuove il diritto fondamentale dei cittadini di accedere liberamente alla cultura, alla conoscenza, alle informazioni, alle espressioni del pensiero e della creatività umana secondo i principi previsti dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani dell’Onu e dalla Costituzione della Repubblica italiana.

La Biblioteca promuove la libertà intellettuale, opera con imparzialità e nel rispetto delle varie opinioni, senza discriminazioni o censure nei confronti di alcuno.


Art. 2 – Compiti

La Biblioteca "Di Vittorio" vuol essere un punto di riferimento per promuovere ricerche sulla storia del sindacato e dei lavoratori, e sul loro ruolo nell'evoluzione economica, sociale e culturale del territorio bergamasco; per diffondere i risultati di tali studi; per stabilire rapporti di collaborazione con altre biblioteche, Istituti di ricerca, Atenei; per promuovere la pubblica lettura, per organizzare occasioni di discussione e dibattito.

La Biblioteca organizza e gestisce servizi rivolti a tutti i cittadini, si impegna a favorire l'accesso e la fruizione dei cittadini per qualsiasi motivo svantaggiati, si adopera attivamente per soddisfare la domanda informativa e documentaria e per promuovere la conoscenza dei propri servizi verso il pubblico e la partecipazione attiva degli utenti.

La Biblioteca, con riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di biblioteche, raccoglie, ordina, organizza e rende disponibili all'uso pubblico materiali documentari e informativi su qualsiasi supporto e in qualsiasi formato disponibili.

La Biblioteca promuove e realizza attività culturali e formative correlate alle funzioni di diffusione della lettura e dell'informazione proprie delle biblioteche, con particolare riguardo per i temi relativi al mondo del lavoro, la storia contemporanea, la politica economica, la società, le discriminazioni.
 
Art. 3 – Cooperazione

La Biblioteca promuove la collaborazione con le altre istituzioni educative e culturali e con i soggetti, singoli e associati, attivi sul territorio.

La Biblioteca promuove la cooperazione con le altre biblioteche ed istituti documentari per la condivisione delle risorse e lo sviluppo della rete bibliotecaria, in sintonia con le linee programmatiche della Regione Lombardia.

Presso la struttura della Biblioteca è possibile svolgere stage formativi universitari.


Art. 4 – Titolarità

La Cgil di Bergamo provvede a garantire il regolare funzionamento della Biblioteca, operando per favorire la rimozione di ogni ostacolo alla piena accessibilità di strutture e servizi.

La Cgil di Bergamo formula i programmi, individua gli interventi e stabilisce le modalità di gestione del servizio e di verifica dei risultati; garantisce spazi, risorse e attrezzature in misura adeguata e la presenza di personale qualificato, favorendone la formazione e l’aggiornamento.


Art. 5 – Funzionamento

Per accedere ai servizi della biblioteca è necessario presentare un documento d’identità valido o una tessera sanitaria. Il servizio di consultazione e di prestito è gratuito.

Gli utenti possono ottenere in prestito contemporaneamente fino a un massimo di cinque volumi. La durata del prestito è di trenta giorni, rinnovabili a giudizio della Biblioteca per altri trenta. Sono esclusi dal prestito i periodici, i volumi in consultazione, gli opuscoli e il materiale grigio, le opere fuori commercio o di particolare pregio editoriale, le tesi di laurea e, a giudizio della direzione, le opere in cattivo stato di conservazione o esposte a rischio di danneggiamento.

La non restituzione del volume entro i termini fissati comporta l’esclusione dell’utente dal servizio di prestito per un tempo doppio rispetto a quello del ritardo. Tre ritardi comportano l’esclusione dal servizio. Eventuali eccezioni potranno essere contemplate a giudizio esclusivo della direzione.

È ammesso il prestito interbibliotecario, esso è gratuito da e verso le Biblioteche che fanno parte del Sistema Bibliotecario Urbano (SBU). Nel caso di richieste di prestiti esterni allo SBU l'utente dovrà rimborsare le spese postali e amministrative sostenute per l’effettuazione o per la ricezione del prestito. La Biblioteca opera, ove possibile, in regime di reciprocità gratuita.

All’utente che restituisca danneggiato o smarrisca un volume ricevuto in prestito è rivolto l’invito a provvedere al suo reintegro o alla sua sostituzione che, a giudizio del direttore della biblioteca, può avvenire con altro esemplare della stessa edizione, con esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza e di analoga veste tipografica o, se ciò non è possibile, al versamento di una somma equivalente al valore commerciale del volume stesso.
 
Consultazione in sede: le opere consultate dall’utente devono essere lasciate sui tavoli e sono riposte negli scaffali dal personale. L’accesso alla postazione per la consultazione dei cataloghi on-line è regolato in base alle esigenze interne della biblioteca e alle richieste degli utenti.

Il materiale archivistico, raro, contenente dati sensibili o di pregio è dato solo in consultazione presso la sede della biblioteca, previa autorizzazione del responsabile, il quale può negarne la concessione, per motivate ragioni di salvaguardia, riservatezza e conservazione. Per ulteriori indicazioni, leggere le norme specifiche sulla pagina dell'Archivio storico.

Del materiale bibliotecario e di emeroteca è possibile richiedere fotoriproduzione secondo la normativa vigente. Il servizio di fotoriproduzione è fornito dalla biblioteca.


Art 6 – Incremento del patrimonio

L’incremento del patrimonio può avvenire per acquisto, scambio o donazione.
Le nuove acquisizioni devono essere coerenti con la storia, la natura e il ruolo della Biblioteca.
La Biblioteca cura l’incremento bibliografico relativo alla storia del sindacato, del movimento operaio, della storia contemporanea, dei movimenti sociali, del mercato del lavoro, del diritto, della letteratura sul lavoro, delle diseguaglianze sociali, delle ideologie e filosofie ecc…


ORARI DI APERTURA
Lunedì - venerdì: 8.45 – 12.30
Martedì e giovedì: 8.45 – 12.30 e 13.30 – 15.45


REGOLAMENTO ARCHIVIO STORICO
L'archivio è il luogo, materiale e ideale, per far vivere tutto quanto si è raccolto e prodotto, e metterlo a disposizione degli studiosi e degli interessati. Ma può e deve essere il luogo in cui si possono creare e formare e specializzare le persone capaci di servirsene, persone sensibili a tutti i suggerimenti che i materiali possono dare. Quindi l'archivio è anche una scuola, un corso permanente di formazione, di aggiornamento, di specializzazione, di sperimentazione. (Paolo Gobetti)


La consultazione e l'eventuale riproduzione delle carte è possibile solo con l’autorizzazione dei responsabili della Biblioteca.

Restrizioni alla consultazione dell’archivio storico della Biblioteca “Di Vittorio” Cgil Bergamo:

La consultabilità dei documenti d'archivio è regolata dagli artt. 122-127 del decreto legislativo 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio. I vincoli cessano:

  • 40 anni dopo la loro data per i documenti contenenti dati personali sensibili cioè "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale"; per documenti contenenti dati giudiziari cioè "dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale";

  • 70 anni dopo la loro data per i documenti contenenti dati personali sensibilissimi cioè "idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare".

Il materiale in consultazione può essere tenuto a disposizione dell'utente per non oltre 30 giorni dalla data dell'ultima consultazione.

Riproduzione fotografica con mezzi propri.

La riproduzione dei documenti è sottoposta ad autorizzazione da parte del personale di Sala; in caso affermativo essa è vincolata alla compilazione di un apposito modulo in cui l'utente dichiara che le riproduzioni saranno ad esclusivo uso personale.
Ai sensi della normativa vigente (L. 4 agosto 2017, n. 124, Art. 1, comma 171, che modifica in parte l'art. 108 D.Lgs. 42/2004) sono libere le riproduzioni di beni bibliografici e archivistici per le sole attività di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, svolte senza scopo di lucro. La libera riproduzione si attua nel rispetto della normativa vigente sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni) e fatta eccezione per i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità.

La ripresa fotografica deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e in modo da non arrecare danno al documento: non è quindi consentito l'utilizzo di tavolo stativo, treppiede o altro tipo di cavalletto, flash, lampade, lampade per la lettura delle filigrane, lampade di Wood, scanner e di qualsiasi altro strumento che preveda un contatto con il documento.


REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEI FONDI ARCHIVISTICI

Per la consultazione del materiale archivistico gli studiosi devono compilare l’apposito modulo nel quale indicare i propri dati anagrafici, l'oggetto della ricerca, lo scopo della richiesta e sottoscrivendo la presa visione del presente regolamento. Per gli studenti universitari la richiesta deve essere accompagnata da una lettera di presentazione del docente che ne segue la ricerca. L’ammissione alla consultazione è comunque sottoposta all’approvazione del Responsabile della Biblioteca ed è valida 12 mesi.

Il trattamento dei dati personali di cui si venga a conoscenza in seguito alle operazioni di accesso ad atti e documenti per finalità di ricerca storica, di diritto allo studio e all'informazione deve svolgersi in conformità alle leggi, ai regolamenti e nel rispetto del diritto alla riservatezza e all'identità delle persone a cui i dati trattati si riferiscono.

I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali finalità e sono soggetti alla disciplina delineata dal d.lgs. n.196/03, dal D.P.R. n. 1409/63 (e successive integrazioni e modificazioni) indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando, ovviamente, le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o trattamenti.

Tutta la documentazione è liberamente consultabile con i limiti cronologici previsti dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n.42/2004, artt. 122-127) e del citato d.lgs. n.196/2003, ad eccezione dei documenti per i quali esistono vincoli alla non consultabilità.
 
Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare, il termine per la consultabilità è di settanta anni.

In applicazione dei principi di pertinenza e non eccedenza di cui all' art. 11 del d. lgs. n.196/03, gli utenti utilizzano i documenti ed i dati personali in essi contenuti sotto la propria responsabilità, conformandosi agli scopi perseguiti ed individuati in relazione al progetto di ricerca.

La consultazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'Allegato A.2 al Codice deontologico e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali per scopi storici (delibera del Garante Privacy n.8/p/2001, pubblicato sulla G.U. n.80 del 5/4/2001)
La consultazione dei documenti avviene nei locali predisposti a tale scopo, solo su appuntamento ed in presenza del personale addetto; è vietato il prestito esterno dei documenti ed è altresì proibito scomporre i documenti dall'ordine interno in cui sono disposti. Non è consentito apporre segni o note sulle carte, appoggiare sui documenti fogli per appunti ed è consentito l’uso di soli lapis (non di penne ad inchiostro).

La riproduzione dei documenti è consentita solo previa richiesta su apposito modulo al responsabile della Biblioteca.

L’utente è inoltre tenuto ad assolvere nei confronti degli aventi diritto gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di diritti d’autore o di copyright (a seconda del Paese degli aventi diritto).

In caso di pubblicazione di lavori di ricerca condotti sui materiali conservati nei fondi archivistici, l'autore ha l'obbligo di citare l’appartenenza e di depositare una copia dell'opera a stampa nella Biblioteca.

Ai sensi degli artt. 91 e 107 del R.dl. n.1163, del 2 ottobre 1911, danneggiamenti, dispersioni, spostamenti e furti di documenti sono puniti con l'esclusione dalla consultazione, fatta salva l'azione per far valere le responsabilità penali.

Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 3.0 Italia.

Creative Commons License