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Previdenza e assistenza

Trappole della Carta acquisti

 

Alcuni aspetti dei requisiti possono rendere difficoltoso l'accesso alla Carta


La Carta Acquisti (in precedenza chiamata Social Card), introdotta nel 2008 con la legge 112, è un contributo economico dello Stato in favore di chi si trova in una situazione di particolare disagio economico.

Questo contributo, corrispondente a 80 euro ogni due mesi, viene erogato dall'Inps attraverso la ricarica telematica della specifica tessera magnetica in possesso di chi, avendone diritto, ne abbia fatto richiesta. Questa tessera può essere utilizzata anche per pagare, per esempio, la spesa effettuata nei supermercati.

Per ottenere la Carta Acquisti (oltre ai limiti da non superare che sono molteplici e molto selettivi) sono previste procedure piuttosto complicate. Queste difficoltà, probabilmente non introdotte per caso, sono funzionali a far desistere gli interessati. Anche per questo motivo, solo poco più della metà degli aventi diritto stanno ricevendo la Carta Acquisti.

I requisiti richiesti per la Carta Acquisti sono - come accennavamo - parecchi e di varia natura. Talvolta molto particolari e infidi. I più subdoli sono i seguenti.

red Cittadinanza Italiana

Questo problema riguarda in special modo i genitori non cittadini italiani (extra comunitari) che chiedono la Carta Acquisti per i propri figli, al di sotto dei tre anni, nati in Italia. Ricordiamo infatti che, secondo la normativa in vigore, non basta essere nati sul territorio italiano per acquisire la cittadinanza italiana. La cittadinanza, per chi nasce in Italia, è automatica solo se almeno uno dei due genitori è o diviene cittadino italiano. Diversamente, è possibile ottenerla facendone richiesta al raggiungimento dei diciotto anni di età ma, attenzione, entro i diciannove anni.

red Limiti di reddito da non superare

In questo caso la nota negativa riguarda la valutazione del reddito. Non uno, ma due sono i limiti reddituali da non superare. Purtroppo nella gran parte dei casi si ritiene che il limite di reddito da non superare sia unicamente il limite Isee. Invece, un secondo limite (vincolante) è dato dalla somma (pura e semplice) di tutti i redditi che il richiedente possiede, da pensione e non. Attenzione: questa somma deve comprendere anche gli eventuali importi che non sono rilevanti ai fini fiscali e che come tali non vengono riportate sul 730 o sul Cud (come: pensioni o assegni sociali, assegno di accompagnamento, quattordicesima mensilità, maggiorazioni sociali ecc.).

red Casa di abitazione

Coloro che sono proprietari della casa di abitazione tengano presente che - benché la normativa indichi in modo specifico che la prima o unica casa non deve essere considerata ai fini del diritto alla Carta Acquisti - purtroppo la medesima normativa non specifica, come solitamente avviene in questi casi, che le proprietà di pertinenza della prima casa devono essere considerate alla stregua della casa stessa. Ne consegue (e qui sta la beffa) che ad esempio la semplice proprietà di un garage di pertinenza comporta il non poter ottenere la Carta Acquisti.

red Proprietà mobiliari

Per aver diritto alla Carta Acquisti è anche necessario che sulla dichiarazione Isee, da allegare alla domanda, risulti una proprietà mobiliare complessiva (disponibilità bancarie e similari) non superiore a 15.000 euro.

red Constatazione oggettiva

Pur se l'età anagrafica per richiedere la Carta Acquisti è stata stabilita a 65 anni, è stato calcolato che per chi è titolare di pensione previdenziale (non assistenziale) - per effetto dei limiti da non superare - è in pratica impossibile ottenerla prima dei 70 anni.

red Scadenza Isee

Infine, è importante che i titolari di Carta Acquisti non lascino mai decadere la validità della dichiarazione Isee. A cadenza annuale, se si mantiene il diritto alla Carta Acquisti, è indispensabile provvedere al rinnovo dell'Isee senza peraltro dover inviare a nessuno la documentazione. È l'Inps stesso che provvede autonomamente a controllare il documento Isee che è stato emesso, per verificare il diritto a mantenerne la titolarità dalle Carta.

 

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SPI CGIL di Bergamo, 24 settembre 2013