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Lo Statuto dello Spi


SINDACATO PENSIONATI ITALIANI CGIL

 

red STATUTO APPROVATO DAL XVIII CONGRESSO NAZIONALE (anno 2012: scarica il file pdf)


 

red STATUTO APPROVATO DAL XVII CONGRESSO NAZIONALE (anno 2006)

INDICE

TITOLO I Principi costitutivi

Art. 1 Definizione

Art. 2 Principi fondamentali

Art. 3 Iscrizione allo SPI

Art. 4 Rapporti internazionali

Art. 5 Diritti degli iscritti e delle iscritte

Art. 6 Doveri degli iscritti e delle iscritte

Art. 7 Unità sindacale

Art. 8 Democrazia sindacale

Art. 9 Formazione sindacale

Art. 10 Politica dei quadri

Art. 11 Requisiti

TITOLO II Strutture e organi a livello nazionale

Art. 12 Organi dello Spi

Art. 13 Il Congresso Nazionale

Art. 14 Il Comitato Direttivo Nazionale

Art. 15 La Segreteria

Art. 16 Assemblea dei quadri e dei delegati

TITOLO III Articolazione della struttura organizzativa

Organi di coordinamento e rappresentanza delle donne

Rapporti con le associazioni

Art. 17 Articolazione della struttura organizzativa

Art. 18 I Congressi di Lega e del Sindacato Territoriale e Regionale

Art. 19 La Lega

Art. 20 Il Sindacato Territoriale

Art. 21 Il Sindacato Regionale

Art. 22 Il Consiglio delle Regioni

Art. 23 I Coordinamenti delle Donne SPI

Art. 24 L'Assemblea Nazionale delle Donne SPI

Art. 25 Auser

TITOLO IV Composizione degli organi

Art. 26 Incompatibilità

Art. 27 Norma antidiscriminatoria

Art. 28 Rotazione cariche sindacali

TITOLO V Attività amministrativa e procedure di controllo

Art. 29 Autonomia amministrativa

Art. 30 Attività amministrativa

Art. 31 Collegio dei Sindaci

Art. 32 Controlli amministrativi

Art. 33 Procedure di commissariamento

TITOLO VI Regolamenti disciplinari e organi di giurisdizione

Art. 34 Regolamenti disciplinari

Art. 35 Collegio di verifica

TITOLO VII Integrazioni e modifiche dello Statuto

Art. 36 - Integrazione e modifiche al presente Statuto e scioglimento del Sindacato


TITOLO I - Principi Costitutivi

red Art. 1 - DEFINIZIONE

Lo Spi-Cgil (Sindacato Pensionati Italiani)* è il Sindacato generale delle pensionate, dei pensionati e delle persone anziane che tutela e organizza nella Cgil i pensionati di tutte le categorie, soggetti a qualsiasi regime pensionistico.

Lo Spi-Cgil promuove lo sviluppo e la collaborazione tra Federazioni di categoria e Sindacato dei pensionati, ed è affiliato alla Federazione Europea Pensionati e Anziani (Ferpa).

Lo Spi-Cgil tutela le minoranze linguistiche ed etniche.

Il Sindacato Pensionati Italiani ha sede in Roma.

Nella provincia autonoma di Bolzano assume la denominazione di SPI - LGR (Landesgewerkschaft der Rentner)

red Art. 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI

Lo Spi-CgilL basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione.

In particolare lo Spi-Cgil afferma il valore della solidarietà e promuove l'uguaglianza delle donne e degli uomini in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui siano riconosciuti i diritti fondamentali: il lavoro, la tutela della salute, la tutela sociale, la formazione, l'informazione e la sicurezza.

Lo Spi-Cgil si fa promotore della concreta attuazione della libertà sindacale, rifiuta qualsiasi monopolio della rappresentanza e si impegna a sviluppare una compiuta democrazia sindacale.

Per il perseguimento dei propri fini lo Spi-Cgil:

sviluppa un'azione rivendicativa e negoziale, diretta ad affermare un ruolo autonomo delle persone anziane, combattendo ogni forma di emarginazione nella società attraverso la tutela nel campo pensionistico e previdenziale, in quello sanitario e assistenziale, in quello dei servizi sociali e dell'abitare ed in quello consumeristico e per tutti gli altri interventi rivolti a migliorare la condizione reddituale e di vita, favorendo la cittadinanza attiva delle pensionate, dei pensionati e delle persone anziane;

svolge tale azione, direttamente e assieme ai lavoratori in attività, sia nei confronti del Governo centrale, sia nei confronti delle Regioni, degli Enti Locali e degli altri Enti ed Istituti che intervengono sulle materie sopra indicate;

partecipa e contribuisce alle scelte, alle iniziative e alle lotte del movimento sindacale confederale per l'occupazione, per lo sviluppo economico e sociale, per la giustizia fiscale, per il progresso della classe lavoratrice, per la salvaguardia della democrazia e della pace;

esercita il diritto di proposta nella elaborazione delle politiche sullo Stato sociale della Cgil;

promuove una azione unitaria con le organizzazioni dei pensionati della Cisl e Uil nella prospettiva di costituire un nuovo soggetto sindacale unitario;

promuove la diffusione e concorda interventi con l'Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà (Auser) per il perseguimento coordinato degli scopi comuni;

sviluppa le necessarie intese e collaborazioni con i sindacati confederali dei lavoratori in attività e con l'Inca (Istituto Nazionale Confederale Assistenza);

d'intesa con il sistema dei servizi e con le strutture Cgil, assicura ai pensionati servizi integrati per le varie pratiche previdenziali, assistenziali, fiscali e di altra natura cui essi devono far fronte predisponendo allo scopo programmi coerenti con le domande ed i bisogni degli anziani;

sviluppa rapporti d'intesa e di collaborazione con le associazioni o enti che svolgono la loro attività in campi interessanti i pensionati e gli anziani; ricerca altresì rapporti di collaborazione con le associazioni dei pensionati ex lavoratori autonomi;

promuove attività editoriali finalizzate alla formazione ed all'informazione degli iscritti.

Lo Spi-Cgil, al fine dell'affermazione dei diritti dei pensionati, opererà, congiuntamente alle strutture confederali e di categoria, e direttamente attraverso la negoziazione ed il confronto.

red Art. 3 - ISCRIZIONE ALLO SPI-CGIL

L'adesione allo Spi-Cgil avviene su richiesta degli interessati e comporta l'integrale accettazione del presente Statuto e la condivisione dei principi di piena uguaglianza di diritti e doveri, nel rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, fedi religiose, culture e formazioni politiche.

Possono iscriversi allo Spi-Cgil i pensionati e le pensionate di cui al primo comma dell'Art. 1, le persone anziane a partire dall'età pensionabile prevista dalla normativa pensionistica ed i dirigenti sindacali che assumono incarichi di rappresentanza a norma degli articoli 10 e 11 del presente Statuto.

L'iscrizione alla Cgil con l'adesione allo Spi-Cgil avviene mediante domanda attraverso la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio.

L'iscrizione allo Spi-Cgil è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi e può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritto/a.

red Art. 4 - RAPPORTI INTERNAZIONALI

Lo Spi-Cgil considera la solidarietà attiva tra i pensionati e gli anziani di tutti i paesi - e le loro organizzazioni democratiche - un fattore decisivo per la pace e il progresso di ogni società nazionale, per l'affermazione dei diritti civili, sindacali e della democrazia politica.

Lo Spi-Cgil sostiene l'obiettivo di accrescere il ruolo della Ces (Confederazione Europea Sindacati) e della Ferpa (Federazione Europea Pensionati e Anziani), affinché esse abbiano un effettivo potere di rappresentanza e di contrattazione.

red Art. 5 - DIRITTI DEGLI ISCRITTI E DELLE ISCRITTE

Le iscritte e gli iscritti allo Spi-Cgil hanno pari dignità senza distinzioni di sesso, etnia, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizione professionale, personale e sociale.

Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi; hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e ad esprimere la propria critica sugli organismi dirigenti, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione e a concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato.

Ciascun iscritto allo Spi-Cgil ha il diritto di concorrere ad esprimere, anche attraverso la concertazione di iniziative, posizioni collettive di minoranza o di maggioranza, alle quali possa riferirsi anche la formazione dei gruppi dirigenti.

Tali posizioni collettive possono essere liberamente manifestate attraverso i normali canali dell'organizzazione.

Ogni iscritta e ogni iscritto allo Spi-Cgil ha diritto a concorrere alle decisioni relative ai percorsi negoziali e ad esprimere il proprio parere sulle conclusioni di iniziative sindacali che la/lo riguardi.

Le iscritte e gli iscritti allo Spi-Cgil hanno diritto alla piena tutela, sia individuale, sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei servizi del sistema Cgil. Gli iscritti hanno diritto a ricevere tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa; hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni.

Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno della organizzazione, che considerino contrari ai principi statutari.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori. Il voto è personale, eguale e libero.

Tutte le iscritte e gli iscritti possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

red Art. 6 - DOVERI DEGLI ISCRITTI E DELLE ISCRITTE

Le iscritte e gli iscritti allo Spi-Cgil partecipano alle attività dell'organizzazione e contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative.

Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti, rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto, nel pieno rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e della fede religiosa, delle differenze etniche, avversando ogni pregiudizio razziale, garantendo il carattere unitario dello Spi-Cgil e la vocazione all'unità sindacale.

E' incompatibile con l'adesione allo Spi-Cgil la promozione, l'adesione e la partecipazione ad organizzazioni parasindacali con finalità o con principi contrapposti o alternativi alla Cgil.

Coloro che sono eletti, su designazione del sindacato in organismi esterni, pubblici o privati, nella libertà del proprio mandato, rispondono del proprio operato agli organismi dirigenti.

red Art. 7 - UNITA' SINDACALE

La libertà di associazione sindacale ed il conseguente pluralismo sindacale, sono per il Sindacato Pensionati Italiani una condizione insopprimibile di democrazia.

Il Sindacato Pensionati Italiani considera l'unità e la democrazia sindacale valore e obiettivo strategico, fattore determinante di rafforzamento del potere contrattuale delle pensionate e dei pensionati.

Lo Spi-Cgil, nel pieno rispetto del pluralismo, opera unitariamente e si impegna a promuovere rappresentanze unitarie dei pensionati e degli anziani per rafforzare la contrattazione sociale territoriale e nazionale.

red Art. 8 - DEMOCRAZIA SINDACALE

Lo Spi-Cgil agisce e persegue i propri fini secondo regole democratiche che garantiscano:

la massima partecipazione degli iscritti a tutti i livelli nonché la piena trasparenza dell'operato degli organi statutari;

la piena rispondenza delle decisioni alle istanze degli iscritti;

la chiara separazione fra le funzioni di indirizzo e controllo, quelle esecutive e quelle giurisdizionali.

Il funzionamento democratico del sindacato è disciplinato, per quanto non previsto dal presente Statuto, da regolamenti approvati, salva diversa disposizione, a maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, ovvero da altri atti organizzativi, nel rispetto dei principi statutari.

Lo Spi-Cgil è impegnato a promuovere la più ampia partecipazione delle persone anziane, delle pensionate e dei pensionati nella definizione degli obiettivi rivendicativi e nella valutazione delle eventuali intese.

A tal fine i Comitati Direttivi del livello competente deliberano i necessari percorsi democratici per l'organizzazione.

red Art. 9 - FORMAZIONE SINDACALE

La formazione è un'attività permanente e diffusa dello Spi-Cgil, costituendo esigenza indispensabile per l'innovazione e la diffusione della cultura politica e organizzativa del sindacato.

La formazione riveste un ruolo centrale per lo sviluppo della democrazia sindacale, per l'autonomia, per la valorizzazione delle risorse umane dell'organizzazione, per promuovere l'aggiornamento e l'assunzione di responsabilità.

Gli indirizzi di una proposta formativa permanente, sistematica e integrata, capillare e di qualità, consentono la diffusione e l'efficacia dell'analisi e dell'aggiornamento di strategie.

Lo Spi-Cgil deve perciò dotarsi di un sistema formativo permanente a tutti i livelli di direzione politica, sia comprensoriale, regionale, nazionale.

Lo sviluppo permanente delle professionalità impiegate all'interno dello Spi-Cgil costituisce strumento indispensabile per un miglioramento del livello di preparazione degli organismi deputati alla negoziazione, nonché dei servizi offerti agli iscritti.

red Art. 10 - POLITICA DEI QUADRI

Lo Spi-Cgil, quale sindacato di anziani e pensionati, è diretto dai medesimi, avvalendosi però anche di non pensionati.

Per l'individuazione e l'elezione dei quadri ai compiti di direzione politica si vincola l'organizzazione al rispetto dell'equilibrio fra pensionati e non pensionati e tra donne e uomini ad ogni livello di direzione del sindacato.

Al fine di realizzare una completa rispondenza funzionale alle esigenze degli iscritti lo Spi-Cgil si dà l'obiettivo strategico del rapporto paritario tra i sessi. In tutti gli organi sindacali esecutivi la norma antidiscriminatoria deve essere rigorosamente applicata e almeno la metà dei componenti effettivi deve essere costituita da pensionati.

Ai fini della realizzazione di un'organizzazione effettivamente paritaria le segreterie che esercitano il ruolo di "centro regolatore" e le segreterie territoriali assumono una specifica responsabilità in occasione della formalizzazione delle candidature a cariche esecutive delle strutture sottoordinate, per promuovere quadri sindacali femminili anche alla direzione generale delle strutture.

Il trattamento economico per i dirigenti sindacali, anche pensionati, è deciso dal comitato direttivo nazionale della Cgil, è applicato sulla base di apposite delibere del Comitato Direttivo dei centri regolatori.

La politica dei quadri deve avvalersi di progetti specifici del sistema formativo permanente per consentire un continuo ed adeguato aggiornamento dei quadri sindacali per l'attribuzione di responsabilità di direzione nel Sindacato.

red Art. 11 - REQUISITI

Possono essere candidati nella elezione dei Comitati direttivi, negli organi esecutivi e nella carica di Segretario generale delle strutture dello Spi-Cgil:

a. le iscritte e gli iscritti allo Spi-Cgil;

b. dirigenti confederali e/o di sindacati o federazioni di categoria, anche non pensionati/e e/o anziani/e, proposti nell'ambito della normativa di cui all'art. 10 dello Statuto.

All'atto della presentazione delle candidature deve essere evidenziata all'organismo responsabile dello svolgimento delle operazioni di voto la sussistenza dei requisiti richiesti per essere candidati.


TITOLO II - Organi a livello nazionale

red Art. 12 - ORGANI DELLO SPI-CGIL

a) Sono organi deliberanti:

il Congresso

il Comitato Direttivo.

b) E' organo esecutivo:

la Segreteria.

c) Sono organi di coordinamento:

il Consiglio delle Regioni

il Coordinamento delle donne.

d) Sono organi di rappresentanza e consultazione:

l'Assemblea dei quadri e dei delegati

l'Assemblea delle donne.

e) E' organo di controllo amministrativo:

il Collegio dei Sindaci.

f) E' organo di garanzia statutaria:

il Collegio di Verifica.

red Art. 13 - IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato Pensionati Italiani.

Esso si tiene in via ordinaria ogni quattro anni in concomitanza con il percorso congressuale CGIL in via straordinaria quando ciò sia richiesto dal Comitato Direttivo Nazionale a maggioranza di due terzi dei componenti o da un decimo degli iscritti.

I lavori del Congresso Nazionale sono diretti da una Presidenza che coordina le attività congressuali e dirime a maggioranza eventuali problemi procedurali. La Presidenza è eletta dal Congresso a maggioranza dei votanti.

Compiti del Congresso sono:

fissare le strategie, gli orientamenti, gli obiettivi che il sindacato deve proporsi ed attuare nei vari rami della sua attività;

eleggere il Comitato Direttivo, il Collegio dei Sindaci revisori ed il Collegio di verifica.

Il Presidente del Congresso Nazionale dichiara validamente costituito il Congresso dopo aver accertato, tramite la Commissione di verifica dei poteri, che il numero dei delegati presenti rappresenti almeno due terzi degli iscritti. Le deliberazioni del Congresso sono assunte a maggioranza dei votanti.

I regolamenti relativi alla disciplina dell'elezione dei delegati e allo svolgimento del Congresso sono approvati dal Comitato Direttivo Nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

red Art. 14 - IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Comitato Direttivo Nazionale è l'organo di indirizzo e deliberante del Sindacato Pensionati nell'ambito della linea approvata dal Congresso.

I componenti eletti dal Congresso restano in carica per la durata del mandato congressuale.

Qualora un componente con carica elettiva si dimetta, assuma un incarico incompatibile, ovvero lasci ogni incarico nelle strutture dello Spi-Cgil, sarà sostituito mediante cooptazione da parte del Comitato Direttivo su proposta del Presidente.

Le cooptazioni per sostituzione sono consentite fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Si potranno praticare altre cooptazioni fino al massimo di un decimo del numero dei componenti eletti dal Congresso.

I componenti cooptati nel Comitato Direttivo restano in carica fino alla naturale scadenza congressuale.

Il Comitato Direttivo Nazionale elegge, fra i propri componenti, un Presidente e due Vice Presidenti. Le attività del Comitato Direttivo sono disciplinate da appositi regolamenti di funzionamento, approvati a maggioranza dei componenti.

Il Presidente convoca il Comitato Direttivo, d'intesa con la Segreteria, ovvero qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti. Le riunioni sono valide qualora partecipi almeno la maggioranza dei componenti.

Rientrano fra i compiti del Comitato Direttivo Nazionale:

eleggere il Segretario Generale ed i componenti della Segreteria;

eleggere le Commissioni ed i gruppi di lavoro;

definire gli orientamenti e l'azione generale del Sindacato;

l'approvazione del programma di ispezioni predisposto dalla Segreteria;

proporre agli organi editoriali i direttori del giornale, riviste ed altre pubblicazioni sindacali;

designare i rappresentanti dello Spi-Cgil negli organi esterni;

approvare i bilanci consuntivo e preventivo presentati dalla Segreteria accompagnati dalla relazione del Tesoriere e dalla relazione del Collegio Sindacale;

approvare le piattaforme rivendicative e le ipotesi di accordo in coerenza con il dettato dell'art.8

assumere tutte le iniziative per approfondire tematiche riguardanti le materie rivendicative, ovvero verificare l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione;

l) convocare, ai fini consultivi, l'Assemblea nazionale dei quadri e dei delegati.

Ogni componente del Comitato Direttivo ha diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione delle strutture dello Spi-Cgil.

m) Sono invitati permanenti i rappresentanti nazionali di Inca, Caaf, Sistema Servizi e i componenti Civ di provenienza Spi-Cgil.

n) I compiti e le norme di funzionamento previsti per il Comitato Direttivo Nazionale, in quanto applicabili, valgono anche per i Comitati Direttivi Regionali, Territoriali e di Lega.

red Art. 15 - LA SEGRETERIA

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo che assicura la continuità della gestione dello Spi-Cgil e risponde della propria attività al Comitato Direttivo.

Essa è responsabile delle sue pubblicazioni ufficiali.

Nel rispetto della collegialità su tutte le decisioni, organizza il proprio lavoro per settori e compiti specifici in base ad un apposito regolamento interno approvato con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Essa attua le decisioni del Comitato Direttivo; assicura la direzione permanente dell'attività del Sindacato e delibera su tutte le questioni che abbiano carattere di urgenza; mantiene i rapporti con le strutture territoriali; coordina l'attività dei Dipartimenti e dei settori di lavoro.

Propone i nomi dei dirigenti dello Spi-Cgil da eleggere nel Comitato Direttivo e negli altri organi della Cgil a sostituzione di eventuali dimissionari.

Si avvale, qualora lo ritenga opportuno per la propria attività o per specifici settori, di qualificate collaborazioni esterne.

La Segreteria Nazionale può nominare, su proposta del Segretario generale, un Vice Segretario Generale con funzioni vicarie.

Il Segretario Generale coordina e dirige l'attività della Segreteria e ne presiede le riunioni.

In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Segretario Generale o da un Segretario delegato.

La rappresentanza legale dello Spi-Cgil di fronte a terzi e in giudizio è attribuita:

a. al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo;

b. è attribuibile ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per le materie di cui al successivo art. 30.

I ruoli e le attribuzioni, compresa la rappresentanza legale, previsti per la Segreteria nazionale e per il Segretario Generale dello Spi-Cgil, in quanto applicabili, valgono anche per gli stessi organi eletti a livello regionale e territoriale, ad eccezione della istituzione della figura del Vice-Segretario.

red Art. 16 - ASSEMBLEA DEI QUADRI E DEI DELEGATI

L'assemblea dei quadri e dei delegati è organo di rappresentanza e di consultazione sull'attività del sindacato e sui problemi relativi alle organizzazioni sindacali. Almeno la metà dei delegati deve essere espressione delle Leghe Spi-Cgil.

L'assemblea è convocata dal Comitato Direttivo almeno una volta tra un congresso e l'altro, con modalità proposte dalla segreteria.


TITOLO III - Articolazione della struttura organizzativa

Organi di Coordinamento e rappresentanza delle donne

Rapporti con le Associazioni

red Art. 17 - ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Lo Spi-Cgil si articola nelle seguenti strutture:

a) Lega;

b) Sindacato territoriale (Provinciale o Comprensoriale);

c) Sindacato Regionale;

d) Sindacato Nazionale.

red Art. 18 - I CONGRESSI DI LEGA E DEL SINDACATO TERRITORIALE E REGIONALE

I Congressi di Lega, Territoriali e Regionali sono convocati in via ordinaria ogni quattro anni in coincidenza con il percorso congressuale Cgil quali istanze congressuali dello Spi-Cgil e della Cgil e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta un quarto degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero due terzi dei componenti i Comitati Direttivi (a livello di Lega, Territorio o di Regione), nonché nei casi previsti per il Commissariamento.

I Congressi ordinari e straordinari di Lega, Territoriali e Regionali sono convocati dai rispettivi Comitati Direttivi.

Il Congresso della Lega può essere un congresso degli iscritti o dei delegati delle assemblee sub-lega.

Nel caso di richiesta di convocazione straordinaria i richiedenti devono presentare al Presidente del Comitato Direttivo o alle Segreterie delle strutture gli argomenti che si intendono sottoporre all'esame del Congresso e le firme dei richiedenti stessi.

Lo svolgimento dei lavori dei Congressi è disciplinato da appositi regolamenti emanati dai competenti Comitati Direttivi.

red Art. 19 - LA LEGA

La Lega dei pensionati è la struttura di base dello Spi-Cgil.

Il Centro Regolatore Regionale dello Spi-Cgil, di cui all'Art. 21 dello Statuto, di concerto con le strutture territoriali, definisce la dimensione della Lega che può essere comunale, intercomunale, distrettuale, circoscrizionale, di quartiere.

La Lega può avvalersi di riferimenti nel territorio che possono essere ad esempio: sub leghe, presidi, corrispondenti, recapiti, ecc..

La Lega sviluppa la propria iniziativa nel territorio di sua competenza, in coerenza con il programma fondamentale della Cgil e con i deliberati congressuali.

La Lega e i suoi strumenti sono parte integrante dei processi di reinsediamento confederale nel territorio.

La Lega:

a) promuove la partecipazione degli associati alla vita del sindacato, stimola la loro cittadinanza attiva e la promozione di nuovi diritti;

b) promuove e gestisce il tesseramento, opera per costruire a livello locale gli organismi unitari di rappresentanza e di controllo sociale;

c) promuove la formazione sindacale, la diffusione e la conoscenza degli strumenti informativi del sindacato;

d) organizza le attività di tutela in connessione con i servizi sindacali confederali;

e) è titolare di diritti di negoziazione e di confronto verso le istituzioni locali e le aziende di servizi nell'area di sua competenza;

La Lega esercita tali diritti anche d'intesa con il sindacato territoriale e la C.d.L.T., nel quadro delle previsioni formulate al 3° comma del successivo Art. 20.

Le Leghe di una realtà territoriale determinata possono istituire forme di coordinamento delle rispettive iniziative, previa intesa con il Comitato Direttivo della struttura territoriale.

La Lega è istanza congressuale. Il Comitato direttivo è l'organo di direzione deliberante tra un congresso e l'altro, esercita i compiti ed applica le regole, per quanto applicabili, previsti dall'art.14, ultimo comma; elegge fra i propri componenti il Segretario Generale, la Segreteria, il Presidente del Comitato Direttivo. L'assemblea degli iscritti è convocata su iniziativa della Segreteria, su richiesta del Sindacato territoriale o dei centri regolatori competenti, o con richiesta motivata del 5% degli iscritti.

La lega esercita le proprie prerogative in piena autonomia, avvalendosi delle risorse di cui è titolare sulla base delle decisioni assunte dal centro regolatore regionale di concerto con le strutture territoriali (provinciali o comprensoriali).

La lega deve essere dotata di supporti e strumenti informativi e informatici tali da garantire collegamenti con le reti dell'organizzazione a tutti i livelli.

La Lega ha sede propria o nell'ambito delle strutture della Cgil.

red Art. 20 - IL SINDACATO TERRITORIALE

Il Sindacato Territoriale (provinciale o comprensoriale) è costituito nella stessa località ed assume la stessa area geografica delle strutture della Cgil (Camera del Lavoro territoriale).

Comprende tutte le strutture del sindacato pensionati di tale area.

È titolare dei diritti di negoziazione e di confronto verso le istituzioni locali o le aziende di servizi di propria pertinenza.

Promuove, ove sussistano le necessità, assiste e coordina le attività negoziali di pertinenza delle Leghe.

Tali diritti vengono esercitati anche d'intesa con la C.d.L.T. che promuove e coordina la programmazione congiunta delle iniziative per la vertenzialità territoriale di competenza, nel quadro delle previsioni formulate al 6° comma del successivo Art.21.

Coordina, dirige e promuove le iniziative del sindacato con particolare riferimento allo sviluppo ed alla qualificazione della vertenzialità territoriale delle Leghe.

Il Comitato Direttivo del Sindacato Territoriale è l'organo deliberante e di direzione nel periodo che intercorre fra un Congresso e l'altro. Esercita competenze proprie ed applica gli orientamenti e le decisioni assunte dal Congresso e dagli organi dirigenti nazionali e regionali del sindacato, con i necessari adeguamenti alle specificità territoriali.

Elegge fra i propri componenti il Segretario Generale, la Segreteria, il Presidente del Comitato Direttivo.

Approva i bilanci preventivo e consuntivo presentati dalla Segreteria, corredati da una relazione del Collegio dei Sindaci.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.

La Segreteria del Sindacato Territoriale assicura la direzione permanente del sindacato e mantiene i rapporti con la Camera del Lavoro territoriale, con i Sindacati confederali di categoria dei lavoratori attivi: con gli altri sindacati dei pensionati ed il sistema Cgil.

red Art. 21 - IL SINDACATO REGIONALE

Il sindacato a livello regionale è il sindacato generale delle pensionate, dei pensionati e delle persone anziane della regione.

Il sindacato regionale Spi-Cgil è costituito in tutte le regioni d'Italia e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano in forza dello statuto speciale del Trentino Alto Adige.

Lo Spi-Cgil così costituito è il sindacato generale degli anziani/e e dei pensionati/e nel territorio di sua competenza.

Alla struttura Regionale competono funzioni di direzione e coordinamento dell'azione rivendicativa nel territorio, nonché di definizione della politica dei quadri.

La Segreteria Nazionale Spi-Cgil delega al Sindacato Regionale l'esercizio delle proprie funzioni di centro regolatore limitatamente alle strutture sottordinate che esistono nell'area territoriale di competenza; il Comitato Direttivo Nazionale, con apposito regolamento, disciplina tale funzione.

Il Sindacato regionale in rapporto con le strutture ed il sistema Cgil assicura ai propri iscritti un'adeguata rete di servizi di tutela sindacale, promuove e dirige i progetti di informazione a livello regionale e coordina quelli sul territorio e promuove altresì progetti di formazione sindacale.

È titolare di diritti di negoziazione e di confronto verso le amministrazioni regionali, gli enti, le associazioni, le aziende di servizio ed i soggetti che esercitano attività a favore delle persone anziane, in conformità all'art. 12 dello Statuto Cgil.

Tali diritti si esercitano anche d'intesa con la Cgil regionale che promuove rapporti con le strutture confederali e dei sindacati di categoria per definire e gestire la programmazione congiunta delle iniziative per la vertenzialità territoriale per gli aspetti generali che incidono sulla condizione degli anziani, i rapporti con le istituzioni, la formazione sindacale, il potenziamento dell'organizzazione e lo sviluppo delle relazioni democratiche con i lavoratori, i pensionati e gli anziani.

Il Comitato Direttivo assolve, a livello regionale, ai medesimi compiti del corrispondente organo nazionale ed elegge analoghi organi operativi.

Di norma ha sede nella città nella quale ha sede la Cgil Regionale.

La Segreteria Regionale, quale organo esecutivo, cura l'attivazione degli indirizzi determinati dal Congresso e definiti dal Comitato Direttivo. Il Segretario Generale coordina e dirige l'attività della Segreteria e ne presiede le riunioni.

Il Comitato Direttivo Regionale convoca almeno una volta tra un congresso e l'altro, ai fini consultivi, un'assemblea regionale dei quadri ed attivisti del Sindacato.

red Art. 22 - IL CONSIGLIO DELLE REGIONI

Il Consiglio delle Regioni è un organo di coordinamento fra le strutture regionali e lo Spi-Cgil Nazionale.

Esso è composto da un rappresentante per ogni Sindacato Regionale o di Provincia autonoma, dalla Segreteria Nazionale e dalla responsabile del Coordinamento Nazionale Donne Spi-Cgil.

Ad ogni riunione del Consiglio delle Regioni partecipa, sui temi generali, il Segretario Generale Regionale o un componente di Segreteria da lui delegato; sui temi specifici, il Segretario Regionale responsabile del Dipartimento che tratta i temi previsti all'ordine del giorno di convocazione.

Compiti, funzioni e modalità di lavoro del Consiglio delle Regioni saranno definiti dal regolamento demandato all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale.

red Art. 23 - I COORDINAMENTI DELLE DONNE SPI-CGIL

I Coordinamenti si costituiscono ai vari livelli dell'organizzazione su proposta e iniziativa autonoma delle donne Spi-Cgil, come sedi di relazione politica tra le donne e di comunicazione e confronto tra le diverse esperienze, progetti, forme di aggregazione, ed elaborano autonomamente proposte e iniziative al fine di superare condizioni di organizzazione pregiudizievoli per le donne, anche riguardo all'esperimento di specifiche azioni presso gli organi competenti.

I Coordinamenti hanno diritto di avanzare proposte in merito ai contenuti rivendicativi di politica economica e sociale; hanno diritto di proposta sulla definizione dei criteri per le candidature a cariche esecutive in attuazione degli indirizzi sanciti dall'art. 10 dello Statuto.

Per materie e tematiche di particolare rilievo per le condizioni delle donne, le strutture devono confrontarsi con il parere e le proposte dei Coordinamenti.

red Art. 24 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLE DONNE SPI-CGIL

Il Coordinamento nazionale donne Spi-Cgil convoca almeno una volta tra un Congresso e l'altro l'Assemblea nazionale delle pensionate con lo scopo di discutere il programma generale di lavoro dei Coordinamenti, le linee di intervento e di verifica relative alla politica rivendicativa nazionale e territoriale e al riequilibrio della rappresentanza, formulando eventuali proposte di modifica e/o di integrazione delle regole di funzionamento dei Coordinamenti.

L'Assemblea è decisa dal Coordinamento nazionale donne che ne stabilisce la composizione.

red Art. 25 - AUSER

L'Auser è l'Associazione promossa dallo Spi-Cgil e dalla Cgil al fine di realizzare il protagonismo degli anziani e dei pensionati attraverso forme organizzative di autogestione dei servizi, di volontariato, di utilità sociale e di mutualità integrativa, aperte ai giovani, ai lavoratori ed ai cittadini.

Spi-Cgil ed Auser, nell'ambito dei rispettivi ruoli e nel rispetto delle autonomie statutarie, sono chiamati ad una costante collaborazione per la realizzazione dei principi di cui all'art.2 dello Statuto.

Per la realizzazione di questi obiettivi lo Spi contribuisce al sostegno dell'attività dell'Auser a tutti i livelli.

Per consentire continuità tra l'azione rivendicativa e contrattuale del sindacato e quella partecipativa e gestionale dell'Associazione, l'Auser designa di concerto con la Segreteria della struttura corrispondente dello Spi-Cgil una propria rappresentanza da eleggere nei Comitati Direttivi dello Spi-Cgil, ad ogni livello.


TITOLO IV - Composizione degli Organi

red Art. 26 - INCOMPATIBILITÀ

Non possono assumere incarichi elettivi o direttivi all'interno di qualsiasi organo dello Spi-Cgil coloro che:

svolgono compiti esecutivi in qualsiasi formazione politica;

svolgono compiti istituzionali presso organi assembleari elettivi italiani o comunitari. La candidatura a qualsiasi assemblea comporta l'automatica decadenza dagli incarichi esecutivi e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale. A livello di Lega le incompatibilità relative alla elezione presso assemblee istituzionali del territorio su cui esiste la Lega investono i membri del Comitato Direttivo della Lega stessa;

assumono incarichi di governo o di gabinetto a qualsiasi livello istituzionale;

sono componenti dei consigli di amministrazione di associazioni imprenditoriali, enti pubblici, aziende, istituti o società, ad eccezione di quelle costitute dallo Spi-Cgil e/o Cgil.

Trascorsi sei mesi dalla cessazione della causa di incompatibilità l'iscritto può essere rieletto a cariche esecutive a qualsiasi livello e rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte.

L'iscritta/iscritto che proviene da esperienze politiche di natura esecutiva o di assemblee elettive non può essere eletta/o in organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che siano trascorsi sei mesi.

I componenti del Collegio dei sindaci revisori non possono svolgere funzioni amministrative e tecnico-contabili ad alcun livello della struttura sindacale.

Le cariche di Segretario Generale e di componente della Segreteria, a tutti i livelli, sono incompatibili con quella di Presidente e di Vice Presidente dell'Auser.

red Art. 27 - NORMA ANTIDISCRIMINATORIA

Per la realizzazione di un sindacato di donne e di uomini, in tutti gli organi elettivi e nelle strutture organizzative, nell'apparato politico, nell'assemblea dei quadri, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%.

red Art.28 - ROTAZIONE CARICHE SINDACALI

Allo scopo di favorire una permanente azione di rinnovamento dei quadri e la migliore valorizzazione delle loro esperienze, nelle strutture dello Spi-Cgil si applicano le seguenti norme:

ad ogni Congresso l'elezione del Comitato Direttivo deve comportare la sostituzione di almeno un quarto dei componenti del Comitato Direttivo eletto nel precedente Congresso. Eventuali deroghe devono essere deliberate, a maggioranza dei tre quarti dei delegati, dal Congresso stesso;

gli incarichi di Segretario Generale e di componente della Segreteria non possono essere ricoperti nella stessa struttura per più di due mandati congressuali e comunque non oltre gli otto anni.


TITOLO V - Attività Amministrativa e procedure di controllo

red Art. 29 - AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

Le strutture Regionali, Territoriali, di Lega del Sindacato Pensionati Italiani sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.

Lo Spi-Cgil Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte dagli Spi-Cgil regionali, Territoriali, di Lega e da altre organizzazioni facenti comunque riferimento allo Spi-Cgil. Analogamente ciascuna di queste strutture non risponde delle obbligazioni delle strutture sottostanti o sovraordinate e di altre organizzazioni facenti comunque riferimento allo Spi-Cgil.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, il Centro Regolatore regionale, di concerto con le strutture dello Spi presenti nel territorio, valuta il processo di sviluppo di ciascuna Lega e l'opportunità, in relazione a ciò, di far esercitare le funzioni giuridico-amministrative da parte del sindacato territoriale (provinciale o comprensoriale). In tal caso delle obbligazioni assunte ne risponde direttamente il sindacato territoriale di riferimento della Lega.

red Art. 30 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

I pensionati contribuiscono al finanziamento del complesso delle strutture sindacali confederali e categoriali, nella misura decisa dal Comitato Direttivo della Cgil.

La ripartizione delle risorse avviene sulla base delle decisioni convenute ad ogni livello fra struttura Spi-Cgil e strutture confederali.

Ogni struttura Spi assume la gestione autonoma delle risorse assegnate.

Lo Spi-Cgil promuove la canalizzazione automatica delle risorse a partire dalla struttura di base.

Le modalità e l'attuazione di tale principio sono demandate al Comitato Direttivo Nazionale tenendo conto dell'efficacia, delle onerosità delle soluzioni e della fattibilità unitaria.

L'attività amministrativa del Sindacato Pensionati Italiani deve garantire l'autonomia di funzionamento di ciascuna struttura Nazionale, Regionale, Territoriale o di Lega, compreso il Coordinamento donne e sostenere lo sviluppo del decentramento organizzativo.

Ciascuna struttura Spi-Cgil gestisce autonomamente le quote di propria spettanza e i propri mezzi finanziari, correlando le esigenze di spesa con lr possibilità di entrata e con un funzionamento amministrativo efficace.

A questo fine vanno osservate le seguenti norme:

a) La tenuta contabile deve essere tecnicamente efficiente e basata su documentazione certa, criteri di chiarezza, trasparenza;

b) la Segreteria deve portare alla discussione e approvazione del Comitato Direttivo competente, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, un bilancio consuntivo economico e patrimoniale raffrontandolo con il preventivo dell'anno in questione ed un bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

c) ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci e delle strutture di livello superiore, che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo;

con formale delibera della Segreteria della struttura interessata la rappresentanza legale per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro può essere conferita all'amministratore o tesoriere della medesima struttura. Con analoga delibera la Segreteria può revocare tale nomina e provvedere contestualmente ad una nuova nomina. Di tale delibera deve essere formalmente informato il Comitato Direttivo della struttura interessata.

red Art. 31 - COLLEGIO DEI SINDACI

In ogni struttura dove esiste una gestione amministrativa deve essere eletto con voto palese dal Congresso un Collegio dei Sindaci, composto da un massimo di tre componenti effettivi più due supplenti.

Tenuto conto della particolarità delle funzioni a cui vengono chiamati, i candidati debbono rispondere di norma a requisiti di competenza e di esperienza.

All'atto della presentazione delle candidature deve essere evidenziata la sussistenza di tali requisiti.

Nel caso in cui per effetto di dimissioni e decadenze di componenti del Collegio il numero dei supplenti si esaurisse, il Comitato Direttivo competente deve provvedere alle sostituzioni.

A livello nazionale il Collegio dei Sindaci è composto da un massimo di sette componenti effettivi e tre supplenti, con una presidenza di tre componenti (un Presidente e due Vice Presidenti).

Il Collegio dei Sindaci deve: controllare periodicamente l'andamento amministrativo e verificare la regolarità delle scritture e dei documenti contabili; redigere una relazione da accompagnare al bilancio annuale; verificare periodicamente la rispondenza fra il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo approvato dal Comitato Direttivo; presentare al Congresso una relazione complessiva sui bilanci del periodo intercorrente tra un Congresso e l'altro.

Il Collegio dei Sindaci, effettivi e supplenti, partecipa di diritto al Congresso della propria struttura e alle riunioni del Comitato Direttivo di appartenenza, senza diritto di voto.

red Art. 32 - CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Lo Spi nazionale esercita un controllo amministrativo su tutte le strutture sindacali. Al fine di verificare la regolarità ed efficacia delle gestioni il Comitato Direttivo approva un programma di ispezioni.

La Segreteria Nazionale può, a sua volta, attivare l'intervento degli Ispettori.

red Art. 33 - PROCEDURE DI COMMISSARIAMENTO

In caso di violazione dello Statuto o delle norme regolamentari che regolano la vita del sindacato, di inadempimento degli obblighi contributivi, ovvero nel caso di gravi inefficienze delle strutture, il Comitato Direttivo Nazionale può richiedere con il voto favorevole di due terzi dei componenti, su proposta della segreteria, in conseguenza delle risultanze delle ispezioni ai sensi dll'Art.35 ovvero a seguito di autonoma istruttoria, previa audizione degli organi responsabili della struttura, il commissariamento.

In conseguenza del commissariamento l'organo in questione decade automaticamente. Il Commissario, così nominato e con i poteri dell'organo decaduto, dovrà operare per ripristinare le condizioni di legalità statutaria e normativa, ossia di efficienza e di positiva direzione, altrimenti dovrà convocare, entro sei mesi dal proprio insediamento, il Congresso straordinario della struttura interessata.


TITOLO VI - Regolamenti di funzionamento e Organi di giurisdizione

red Art. 34 - REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO

Il Comitato Direttivo approva a maggioranza assoluta dei componenti i regolamenti di funzionamento degli organi e della struttura nazionale.

I Comitati Direttivi locali approvano, con la medesima maggioranza, propri regolamenti, nel rispetto dei principi sottesi al regolamento disposto del Comitato Direttivo nazionale.

Per ogni questione attinente alle verifiche di conformità e all'interpretazione dei regolamenti si deve richiedere una pronuncia del Collegio di Verifica.

Per tutto ciò che attiene all'organo di giurisdizione disciplinare interna, ovvero alle sanzioni disciplinari, vale quanto stabilito agli articoli 21 e 26 dello statuto Cgil.

red Art. 35 - COLLEGIO DI VERIFICA

Il Congresso Nazionale dello Spi-Cgil elegge con voto palese i cinque componenti effettivi ed i cinque supplenti del Collegio di Verifica tra gli iscritti Spi-Cgil con un minimo di dieci anni di anzianità di iscrizione alla Cgil nonché di riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza.

Il Collegio al proprio interno elegge una presidenza.

Il Collegio procede su istanza degli iscritti o delle articolazioni dello Spi-Cgil, secondo modalità di funzionamento e procedure disciplinate da apposito regolamento, a sindacare la regolarità delle procedure e degli atti dei vari organismi, eventualmente annullando gli atti ritenuti illegittimi. Avverso le decisioni del Collegio è ammesso il ricorso al Collegio Statutario della Cgil Nazionale.

I componenti del Collegio di Verifica partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo.


TITOLO VII - Integrazioni e Modifiche dello Statuto

red Art. 36 - INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO E SCIOGLIMENTO DEL SINDACATO

Il presente Statuto può essere integrato o modificato dal Congresso Nazionale, previa espressa precisazione delle innovazioni da apportare nell'atto di convocazione, e con il consenso dei tre quarti dei componenti. Analoga procedura è seguita per la determinazione dello scioglimento del Sindacato.

Con la maggioranza dei ¾ dei componenti il Comitato Direttivo può altresì decidere modifiche statutarie nell'ambito della normativa fissata dall'Art. 12 dello Statuto Confederale.

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto Cgil.